negli aeroporti dell'Unione europea
Al fine di proteggere i passeggeri dalla minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l'Unione Europea (UE) ha adottato regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. A queste limitazioni sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell'Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.
Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all'Unione Europea.
Le misure si applicano a partire dal 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.
Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità.
Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20).
Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette (ved. illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.
Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:
Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.
I liquidi comprendono:
E' ancora possibile:
I prodotti liquidi acquistati presso duty-free shops di aeroporti extracomunitari (ossia situati al di fuori dell'Unione Europea ed al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) possono essere confiscati negli eventuali scali di transito comunitari. In caso di voli diretti, invece, i liquidi possono essere regolarmente trasportati a bordo.
Il Regolamento Europeo 915/2007, del 31 luglio 2007, prevede l'equiparazione degli acquisti di sostanze liquide effettuati nei duty free shops di taluni scali extracomunitari a quelli dell'Unione Europea, purché le misure di sicurezza adottate da tali scali siano equiparabili a quelle comunitarie, e sia stata conseguentemente raggiunta un'intesa fra l'Unione Europea ed il Paese interessato, in seguito ad attente verifiche da parte della commissione delle Comunità Europee.
In attuazione di questa previsione, sono stati equiparati agli scali europei, l'aeroporto di Singapore e gli aeroporti della Croazia (Ragusa, Fiume, Pola, Spalato, Zara, Zagabria). È quindi possibile, nei duty-free shops dei citati aeroporti acquistare prodotti liquidi anche se sono previsti scali di transito in aeroporti comunitari prima della destinazione finale. Verifiche di equiparabilità sono in corso su numerosi altri scali.
Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.
In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio.
Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.
Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall'Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall'Associazione Internazionale degli Aeroporti.
Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull'effettivo testo di legge (Regolamento CE 820/2008 dell'8 agosto 2008).